Il WWF ottiene la sospensiva dal TAR sul calendario venatorio della giunta regionale dell'Abruzzo
4/9/2009 - Il TAR ha accolto pienamente il ricorso del WWF contro la Regione Abruzzo sul calendario venatorio 2009-2010 annullando le scelte della Giunta Regionale sulla preapertura alla Quaglia al 6 settembre e sul posticipo al 31 gennaio della caccia alla Beccaccia.
Il TAR, come si può leggere nell'allegata ordinanza, ha rilevato come le scelte della Giunta Regionale su questi due punti non fossero adeguatamente motivate nonostante dovessero superare le obiezioni scientifiche del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente, ISPRA, massimo organo statale in materia di faunaDichiara Dante Caserta, consigliere nazionale del WWF Italia “E' la vittoria della razionalità e della cautela a favore della tutela di un bene comune come la fauna sull'atteggiamento filo-venatorio tenuto dall'assessorato regionale che peraltro si è dimostrato chiuso al confronto tecnico e al dialogo. La Regione Abruzzo ha prima varato un calendario con numerose scelte che avrebbero causato gravi danni al patrimonio faunistico della regione. Nonostante i nostri reiterati suggerimenti, avanzati per tempo sia in consulta venatoria dal nostro rappresentante sia per lettera, ha prima incassato una bocciatura storica da parte dell'ISPRA che ha rilasciato un parere fortemente negativo sulla prima versione del calendario venatorio. Nonostante ciò, l'assessore Febbo e la giunta regionale hanno recepito le indicazioni dell'ISPRA solo in parte, forzando su Quaglia e Beccaccia senza avere alcun dato per motivare queste scelte. La Regione Abruzzo si è quindi presentata a difendersi dal nostro ricorso davanti al TAR senza poter smontare le solide argomentazioni negative dell'ISPRA. Dall'inizio della vicenda avevamo suggerito un atteggiamento di maggiore cautela all'Assessore regionale Febbo visto che il WWF da anni sa e denuncia che la Regione Abruzzo è completamente inerme e priva di proprie informazioni scientifiche circa il patrimonio faunistico. Tra censure dell'ISPRA recepite forzatamente e la sentenza del TAR di oggi, l'assessore si è visto letteralmente stravolto il calendario che aveva portato in consulta per blandire i cacciatori che in quella sede avevano smodatamente lodato l'assessore senza tener conto delle gravi lacune che emergevano. E' una sonora sconfitta non solo per l'Assessore Febbo ma anche per le associazioni venatorie, che prima si autodefiniscono i maggiori amanti della Natura e poi applaudono chiunque cerca di permettere loro di sparare su specie a forte rischio”.
N. 00158/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00287/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 287 del 2009, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wildlife Found For The Nature -Italia Onlus Ong, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Massis, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
contro
Regione Abruzzo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.416 DEL3/8/2009 CON CUI È STATO APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2009/20010..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo Presidente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a norma dell’art. 18, 2°comma, L 11/02/1992 n. 157, i periodi di caccia di cui al 1° comma “possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”, previo parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica;
Considerato che la formulazione legislativa implica che, laddove intenda discostarsi dal parere dell’Istituto in ordine all’opportunità dell’anticipazione dell’apertura, la Regione sia tenuta a fornirne congrua motivazione;
Considerato che nella fattispecie l’Istituto ha precisato che “un’anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie … sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all’inizio di settembre”, e ciò sulla base dei dati in ordine allo stato di conservazione della specie e tenuto conto delle caratteristiche della riproduzione e/o migrazione della stessa, evidenziando il suo parere negativo in relazione al prelievo anticipato della quaglia e dell’allodola, trattandosi “di specie da anni in forte regresso e caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo”;
Considerato che il provvedimento impugnato, e gli atti istruttori su cui si fonda, mentre ha recepito le osservazioni ISPRA per la specie allodola, non contiene invece una motivazione che tenga conto delle obiezioni dell’Istituto per la specie quaglia;
Considerata altresì la carenza motivazionale, sempre in riferimento alle osservazioni ISPRA, in ordine al calendario relativo alla specie beccaccia;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rolando Speca, Presidente FF
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2009
IL SEGRETARIO
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